Motivi di opposizione a precetto e sospensione dell'esecuzione conseguente a procedura di sovraindebitamento
Pubblicato il 10/10/19 00:00 [Doc.6677]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giacomo Mastrorosa, foro di Varese

L'eventuale nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione degli artt. 38 ss. TUB e 1418 c.c., in ragione del superamento del limite di finanziabilità prescritto dalla delibera del CICR del 22.4.1995, consente la conversione di detto in contratto in un contratto di mutuo ipotecario.

La mancata enunciazione del procedimento logico-matematico di determinazione della somma dovuta non inficia la validità del precetto, essendo sufficiente l'indicazione numerica del credito vantato.

La mera nomina di un professionista quale OCC, ai sensi della L. n. 3/2012, non consente la sospensione dell'esecuzione o la sua inibitoria; in ogni caso tali provvedimenti possono essere emessi solo dal giudice investito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma non anche dal giudice dell'esecuzione o da quello investito del giudizio di opposizione a precetto.


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