Interessi convenzionali di mora e riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c
Pubblicato il 18/10/19 08:51 [Doc.6714]
di Redazione IL CASO.it


Rapporti bancari - Interessi convenzionali di mora - Clausola penale - Nullità ex art. 1815 c.c. - Riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c

Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996, e l'art. 1384 cod. civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.


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