La prestazione del coadiutore del curatore non iscritto all'albo professionale non è nulla
Pubblicato il 23/10/19 00:00 [Doc.6717]
di Redazione IL CASO.it


La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l'attività prestata non è perciò riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso.

* * *
Cass. civ. Sez. II, Ord., 25 luglio 2019, n. 20193. Pres. Orilia. Rel. Scarpa.

P.M. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 81/2014 della Corte di Appello di Potenza, depositata il 13 marzo 2014.
Resiste con controricorso il Fallimento della (*) s.n.c. di A.B. e Te..
Con citazione del 4 novembre 2003, la curatela del Fallimento (*) s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Melfi P.M., sostenendo che quest'ultima avesse svolto, per conto della procedura fallimentare, nel periodo novembre-dicembre del 1995, prestazioni di "consulenza Iva, compilazione buste paga, assunzioni e licenziamenti", percependo una somma complessiva di Euro 4.246.77 (Lire 8.222.900), senza alcuna autorizzazione del giudice delegato e senza essere iscritta in alcun albo professionale. Il Fallimento domandò pertanto di dichiarare nulle le "prestazioni svolte" e di condannare P.M. a restituire l'indicata somma.
Il Tribunale di Melfi, con sentenza pubblicata l'8 febbraio 2008, accolse la domanda, dichiarando la "nullità delle prestazioni di opera professionale" svolte da P.M. e condannandola a restituire Euro 4.246.77, oltre interessi legali. Secondo il Tribunale, anche a voler superare il difetto di autorizzazione del giudice delegato alla nomina della P. quale coadiutrice del curatore, la nullità delle prestazioni, e la conseguente ripetibilità del pagamento, sarebbe comunque discesa dalla mancanza dell'iscrizione della convenuta in un albo professionale.
Avverso tale sentenza P.M. propose appello, respinto dalla Corte di Potenza. La sentenza impugnata, quanto all'allegazione dell'appellante dell'avvenuta produzione di un certificato di iscrizione presso la camera di Commercio nella categoria dei prestatori di "servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale formati da altri soggetti", ribadita la tardività della produzione stessa già rilevata dal Tribunale, osservò peraltro che tale iscrizione avrebbe consentito a P.M. soltanto di collaborare con soggetti abilitati allo svolgimento di tali servizi, i quali, per legge, possono esercitare in via esclusiva l'attività professionale. Dunque, la Corte di Appello, rilevando il difetto di un'attività professionale concretamente svolta da un soggetto abilitato, per effetto di quanto previsto dall'art. 2231 c.c., ha dichiarato affetto da nullità assoluta il rapporto tra la curatela del Fallimento (*) s.n.c. e P.M.. Nè poteva assumere rilievo, secondo la Corte di Potenza, il fatto che possano essere nominati coadiutori anche soggetti non iscritti in albi professionali, il cui compenso va liquidato sulla scorta delle tariffe previste per i periti e per i consulenti tecnici, dovendo comunque in tal caso trattarsi di prestazioni differenti da quelle che possono essere rese da professionisti abilitati.
I. Il primo motivo del ricorso di P.M. censura la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 32; l'erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2231 c.c. e art. 1218 c.c.; il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; la "motivazione inconferente art. 360, n. 4", per avere la Corte di Appello, in violazione della L. Fall., art. 32, vecchia formulazione, affermato che il coadiutore del curatore fallimentare debba essere necessariamente iscritto in un albo professionale a pena di nullità del rapporto, essendo, al contrario, il coadiutore un ausiliario del giudice delegato, il cui compito è quello di affiancare il curatore nel compimento di determinati atti, e che "va pagato dal fallimento". Eventuali illegittimità della nomina del coadiutore dovrebbero perciò ricedere sul curatore, facendo salvo il diritto alla retribuzione del primo. Nella specie, il compenso della ricorrente era stato liquidato dal curatore e approvato dal giudice delegato. Lo stesso Tribunale di Melfi, con decreto del 13 luglio 1995, accogliendo l'istanza del curatore di avvalersi di "almeno due coadiutori", aveva autorizzato la continuazione provvisoria dell'azienda "Hotel (*)".
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione della L. Fall., art. 32, l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2229, 2231 c.c. e art. 1218 c.c., nonchè il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 - "motivazione inconferente art. 360 c.p.c., n. 4". Si ribadisce l'erroneità dell'assunto della Corte di Appello, secondo cui il compenso del coadiutore deve essere necessariamente connesso all'iscrizione ad un albo professionale, e quindi si contesta l'applicazione degli artt. 2229 e 2231 c.c., alla figura del coadiutore fallimentare. L'errata equiparazione tra la figura del coadiutore e quella del lavoratore autonomo iscritto ad un albo professionale, secondo la ricorrente, costituirebbe altresì un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", con derivata nullità della sentenza della Corte di Potenza.
MI due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano fondati.
La Corte d'Appello, investita da P.M. di gravame con cui si deduceva l'avvenuta autorizzazione del curatore ad avvalersi di coadiutori, proveniente dal giudice delegato, ha non di meno ritenuto la nullità del rapporto intercorso tra la ricorrente e la curatela, in forza dell'art. 2231 c.c..
Tuttavia, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dalla L. Fall., art. 32, comma 2, nella formulazione applicabile ai fatti di causa, e dunque anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006), adempie ad un'opera integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, sicchè assume la veste di ausiliario del giudice (ad es., Cass. Sez. 1, 26/01/2005, n. 1568; Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10143). L'opera prestata dal coadiutore, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 32, comma 2, esula, quindi, da quella autonoma relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale di esso per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura. Ne consegue che, essendo il coadiutore officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni (come nella specie si assume dalla ricorrente avvenuto a seguito dell'istanza del curatore nell'audizione del 13 luglio 1995), non può dirsi instaurato tra curatela e professionista un contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2231 c.c. e segg.. Lo stesso compenso spettante al coadiutore del curatore trova titolo nel decreto di liquidazione emesso dal giudice delegato alla stregua della tariffa giudiziale concernente gli ausiliari giudiziari, e viene posto carico della massa fallimentare (arg. da Cass. Sez. 1, 15/09/1978, n. 4146; Cass., 13/12/1980, n. 6453; Cass. Sez. 1, 30/10/2014, n. 23086; Cass. Sez. 2, 03/05/2018, n. 10513).
La nomina di un coadiutore, ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 2, resta dunque assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare, e l'attività prestata dal medesimo coadiutore non è perciò riconducibile all'esecuzione di un rapporto contrattuale d'opera professionale, disciplinato dalle disposizioni codicistiche (artt. 2229 c.c. e segg.). In particolare, a differenza di quanto ricavabile dall'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Potenza, non trova comunque applicazione al rapporto che si instaura tra il coadiutore del curatore e la procedura concorsuale la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto rapporto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto in detto albo - ed a maggior ragione quello che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, nella specie consulente incaricato della gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale - del diritto al pagamento del compenso.
III. Conseguono l'accoglimento del ricorso di P.M. e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà la causa uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019.


© Riproduzione Riservata