Affitto d'azienda sciolto a seguito di recesso ex art. 79 L.F. del curatore della concedente
Pubblicato il 30/10/19 07:08 [Doc.6757]
di


Tribunale di Udine, Sez. II civ., 14 marzo 2018.
Nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda stipulato antefallimento della concedente, in occasione del quale l'affittuaria abbia versato in anticipo i canoni pur non avendone assunto un'obbligazione contrattuale, e si verifichi successivamente l'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, il credito da restituzione dei canoni pagati per il periodo successivo deve essere ammesso al passivo in via chirografaria, trattandosi di prestazioni sin dall'origine - antecedente al fallimento - indebite. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art 79 l.f., trattandosi di recesso legale, esclude l'applicazione delle disposizioni del contratto di affitto d'azienda che prevedano conseguenze specifiche in caso di risoluzione anticipata del contratto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Leggi tutto: https://www.unijuris.it/node/4856


Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 ottobre 2019, n. 25470.
In caso di affitto d'azienda stipulato prima del fallimento, in relazione al quale la parte affittuaria abbia pagato in anticipo i canoni, qualora il curatore del fallimento della concedente eserciti il recesso ai sensi dell'art. 79 l.f. l'affittuaria ha diritto di ottenere l'ammissione al passivo del credito da restituzione dei predetti canoni in via chirografaria, non avendo invece titolo per il riconoscimento della prededuzione. A seguito dell'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 79 l.f., infatti, la prestazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni per il periodo successivo al recesso deve qualificarsi indebita e l'obbligazione di restituzione deve considerarsi sorta al momento stesso del predetto pagamento anticipato, antecedente alla dichiarazione di fallimento. La prededuzione, inoltre, è riconosciuta dall'art. 79 l.f. solamente all'equo indennizzo per il recesso, nè il rango prededucibile può predicarsi in ragione dell'applicazione dell'art. 111bis l.f. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il recesso dal contratto di affitto d'azienda esercitato ai sensi dell'art. 79 l.f. non trova fonte nel contratto, bensì, nella legge, sicchè dall'esercizio di tale facoltà non possono derivare gli effetti che le originarie parti contrattuali abbiano convenzionalmente stabilito si producessero in caso di risoluzione anticipata per fatto o colpa del concedente; ciò in quanto recesso e risoluzione contrattuale sono istituti diversi anche se entrambi volti allo scioglimento di un vincolo contrattuale [nello specifico, la Corte ha riconosciuto che il credito vantato dall'affittuaria, a titolo di restituzione dei canoni indebitamenti da lei anticipati alla concedente poi fallita, doveva esserle riconosciuto, come disposto dal giudice del merito, in via chirografaria, anzichè in via privilegiata, in quanto la garanzia ipotecaria sancita in contratto, che avrebbe dovuto garantire tale suo diritto in caso di "risoluzione anticipata del contratto d'affitto per colpa o fatto della concedente" doveva considerarsi inoperante con riferimento alla diversa ipotesi di esercizio legittimo della facoltà di recesso attribuita al curatore dall'art. 79 L.F. e, quindi inopponibile alla procedura fallimentare]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L'art. 74 L.F., nello stabilire che il curatore che subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, si deve ritenere che non costituisca attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detti una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione in tutti i casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa [nello specifico, non essendo stata quella disciplina estesa all'ipotesi di contratto di affitto d'azienda, la Corte ha ritenuto che inutilmente l'affittuaria si era richiamata a quella disposizione per sostenere che il suo credito, derivante dall'indebito anticipato pagamento da parte sua di canoni d'affitto relativi anche ad un periodo il cui il contratto risultava già sciolto, dovessero esserle pagati in prededuzione]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Leggi tutto: https://www.unijuris.it/node/4857


© Riproduzione Riservata