Concordato con continuità, fondi rischi e obbligo di destinare i fondi non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta
Pubblicato il 05/11/19 00:00 [Doc.6765]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott. Paolo Ferrari

Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria.


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