È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza
Pubblicato il 11/11/19 00:00 [Doc.6801]
di Redazione IL CASO.it


È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).


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