Il diritto di critica del lavoratore non può esorbitare dal limite della continenza formale.
Pubblicato il 03/12/19 00:00 [Doc.6907]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Prof. Giuseppe D'Elia
Massima a cura di Fabrizio Botta

L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, garantito dagli art. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di alcuni lavoratori che avevano inscenato il suicidio per impiccagione dell'Amministratore delegato della società datrice di lavoro, il successivo funerale e il testamento col quale l'AD chiedeva perdono per il suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri in un diverso stabilimento aziendale) (Fabrizio Botta).


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