Sovraindebitamento: il giudice non può imporre il deposito preventivo di una somma per le spese di procedura
Pubblicato il 23/12/19 08:33 [Doc.7008]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cass. I sez. civ. 19 dicembre 2019 n. 34105, pres. Didone, est. Vella

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Nomina del Gestore della Crisi - Richiesta del contestuale deposito di un fondo spese

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012; nell'ambito della legge 3/2012 non figurano infatti disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come l'art. 163, co. 2, n. 4, legge fall. ovvero gli artt. 163, co. 3, e 173, comma 1, legge fall.

Peraltro, nell'ambito del nuovo Codice della Crisi, il rinvio di cui all'art. 65, co. 2 CCII, in base al quale «si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III in quanto compatibili», potrebbe semmai legittimare l'applicazione degli artt. 44, co. 1, lett. d) e 47, co. 1, lett. d) CCII in tema di deposito del fondo spese nelle procedure di concordato preventivo e omologazione degli accordi di ristrutturazione, previa apposita verifica di compatibilità, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto.


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