Legittimazione al voto per il credito erariale nelle procedure di accordo di composizione della crisi
Pubblicato il 11/01/20 00:00 [Doc.7025]
di Redazione IL CASO.it


L'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso.

L'Agenzia delle Entrate ha legittimazione al voto rispetto alla generalità dei tributi, ed il voto viene espresso per il tramite della Direzione Provinciale territorialmente competente avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda.

L'Inps ha legittimazione al voto rispetto agli importi a titolo di contributi previdenziali, ed il voto viene espresso tramite le Filiali Metropolitane, o Direzioni Provinciali, o Filiali Provinciali territorialmente competenti avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha legittimazione al voto rispetto agli importi a titolo di oneri della riscossione, ed il voto viene espresso per il tramite dell'Area territoriale competente avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda.

La circolare n. 16/2018 del 23.07.2018 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, la quale nelle procedure di accordo di composizione della crisi attribuisce legittimazione al voto all'Agenzia delle Entrate per i tributi non ancora iscritti a ruolo ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione per i tributi iscritti a ruolo, costituisce circolare meramente interpretativa che deve essere disattesa dal Giudice, in quanto in contrasto con la Legge ed in specie con la volontà legislativa in punto di riparto di competenza tra gli enti di cui si compone lo Stato, oltre che irragionevole poiché crea regimi differenziati di legittimazione al voto per il credito erariale tra le procedure di accordo di composizione della crisi e le procedure di concordato preventivo.

Qualora ad esito dell'udienza di comparizione del sovraindebitato e dei creditori la proposta non risulti approvata dalla massa creditoria, il Giudice deve pronunciare declaratoria di improcedibilità.

La pronuncia di improcedibilità è impugnabile ai sensi all'art. 12 co. 2 quarto periodo Legge 3/2012.


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