Sulla rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.
Pubblicato il 09/01/20 00:00 [Doc.7036]
di Redazione IL CASO.it


In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.


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