Gli obblighi di forma e pubblicità nel contratto di leasing finanziario
Pubblicato il 14/01/20 00:00 [Doc.7060]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona

Per mere ragioni di trasparenza, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate in Gazzetta Ufficiale, supplemento del 19 agosto 2003, è previsto per le società di leasing l'obbligo di pubblicizzare alla clientela, al momento della stipula del contratto, il c.d. "tasso leasing", quale tasso di attualizzazione per il quale si verifica l'equivalenza finanziaria tra il costo d'acquisto del bene locato e i canoni periodici dovuti dall'utilizzatrice. L'obbligo di pubblicizzare il tasso leasing riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo la divulgazione delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, mentre alcun onere sussiste per i contratti stipulati nel periodo precedente.

Il tasso leasing rappresenta un mero obbligo informativo, non richiamato all'art. 117 TUB e previsto dalle citate Istruzioni della Banca d'Italia, nel capo riferito alla pubblicità contrattuale, con l'effetto che la mancata o inesatta comunicazione di tale valore alla clientela non determina nullità del contratto, risultando sufficiente, per la valida assunzione dell'impegno finanziario da parte dell'utilizzatrice, la pattuizione del numero, dell'ammontare dei canoni e della periodicità degli stessi, nonché delle spese.


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