Responsabilità degli enti italiani per il naufragio di nave battente bandiera panamense
Pubblicato il 18/01/20 08:44 [Doc.7074]
di Redazione IL CASO.it


L'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di dichiarare che le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono rivolgersi ai giudici italiani per un'azione di responsabilità contro gli enti italiani che hanno classificato e certificato tale nave Il 3 febbraio 2006, nelle acque internazionali del Mar Rosso, oltre 1.000 persone sono state vittime del naufragio della nave Al Salam Boccaccio 98, battente bandiera panamense. Nel 2013, i superstiti ed i famigliari delle vittime decedute hanno adito il Tribunale di Genova (Italia), chiedendo di condannare la Rina SpA e l'Ente Registro Italiano Navale - organismi con sede a Genova (Italia) - al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. Essi sostengono, in particolare, che le operazioni di certificazione e di classificazione della nave1 effettuate da detti organismi siano all'origine del naufragio. La Rina SpA e l'Ente Registro Italiano Navale affermano di aver agito in qualità di delegati della Repubblica di Panama, Stato sovrano, e fanno valere l'immunità giurisdizionale. In tale contesto, il Tribunale di Genova chiede alla Corte di giustizia se esso debba rinunciare a conoscere della controversia in ragione di detta eccezione di immunità oppure se debba applicare il regolamento «Bruxelles I»2 ed esercitare la propria competenza quale giudice del luogo in cui l'ente contro il quale la domanda è proposta è domiciliato o ha la propria sede.
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