La Cassazione sconfessa il "criterio della prevalenza" nella qualificazione del concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall.
Pubblicato il 21/01/20 08:14 [Doc.7089]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione 15 gennaio 2020 n.734 - pres. Didone est. Pazzi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato Preventivo - Continuità aziendale - Criteri di qualificazione x art. 186 bis l. fall. - Sussistenza di un compendio aziendale idoneo alla continuazione operativa - Sufficienza - Criterio della prevalenza rispetto alla liquidazione dei beni - Inconferenza

Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis legge fall., che al primo comma espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.
Tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.
(massime non ufficiali)

Nota :
Considerato che la compresenza nel piano concordatario di attività liquidatorie che si accompagnino alla prosecuzione dell'attività aziendale è dunque espressamente contemplata dal legislatore all'interno della norma, osserva la Suprema Corte che non c'è spazio a equivoci di sorta in merito al fatto che l'art. 186 bis l. fall. governi la fattispecie (vale a dire che il concordato tradizionalmente definito come misto sia, nelle intenzioni del legislatore, un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni). Il dato normativo non evoca pertanto alcun rapporto di prevalenza di una parte dei beni rispetto all'altra a cui è riservata diversa sorte, ma fa riferimento alla liquidazione dei beni "non funzionali all'esercizio dell'impresa", implicitamente ritenendo che quelli funzionali siano invece destinati alla prosecuzione dell'attività aziendale. Pertanto, la regola prevista dalla norma non riguarda la quantità delle porzioni a cui sia affidato un diverso destino (e la conseguente prevalenza dell'una rispetto all'altra in funzione delle risorse da devolvere alla soddisfazione dei creditori), ma la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'impresa in uno scenario concordatario.


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