Un accordo di composizione amichevole di una controversia fra il titolare di un brevetto farmaceutico e un produttore di medicinali generici può essere contrario al diritto della concorrenza dell'Unione europea
Pubblicato il 25/01/20 00:00 [Doc.7115]
di Redazione IL CASO.it


Infatti, un simile accordo può essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto, nonché un abuso di posizione dominante Il gruppo farmaceutico GlaxoSmithKline (GSK) era titolare di un brevetto sull'ingrediente farmaceutico attivo del medicinale antidepressivo paroxetina e di brevetti secondari a tutela di taluni processi della sua fabbricazione. Una volta scaduto il brevetto principale nel 1999, diversi produttori di medicinali generici 1 prendevano in considerazione l'ingresso nel mercato britannico con la paroxetina generica. In tale contesto, sono sorte diverse controversie fra la GSK e tali produttori di medicinali generici, nell'ambito delle quali è stata contestata la validità dei brevetti secondari della GSK. La GSK e i produttori di medicinali generici hanno successivamente concluso accordi di composizione amichevole di tali controversie, nell'ambito dei quali i produttori di medicinali generici hanno accettato, in sostanza, di rinunciare, per un periodo di tempo convenuto, ad entrare nel mercato con i propri prodotti generici in contropartita di pagamenti da parte della GSK.
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