Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB determina la nullità del contratto
Pubblicato il 24/01/20 00:00 [Doc.7117]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Raffaele Carbone

Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TULB è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa.


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