Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall.: la Cassazione sulla vendita di beni immobili e soddisfo solo differito dei creditori ipotecari
Pubblicato il 10/02/20 00:23 [Doc.7178]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione 4 febbraio 2020 n.2422 - pres. Scaldaferri est. Ferro

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato Preventivo - Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Proposta prevedente l'autofinanziamento del piano con il ricavato della vendita di beni immobili gravati da ipoteche ed il pagamento solo successivo dei relativi creditori prelazionari - Inammissibilità

Viola la clausola di salvaguardia dell'art. 186 bis secondo comma lett. c), la proposta di concordato che prevede la vendita di beni immobili senza destinazione di realizzo immediato in favore ai relativi creditori ipotecari, eventualità non sopperibile neppure con l'attribuzione del diritto di voto a tale categoria di creditori.

Un conto è - anche in ogni altra prospettiva strumentalmente liquidatoria - la nozione di tempi tecnici della procedura o della liquidazione, un altro e ben diverso conto è l'assunzione, con il ricavato della liquidazione, di un rinnovato rischio d'impresa, per via del reimpiego delle somme nel frattempo ricavate non nel pagamento dei creditori muniti di prelazione sui beni alienati ma in altre operazioni economiche, trattandosi di traslazione oggettiva del rischio incompatibile con lo statuto di tali creditori.

E' quindi incompatibile con il sistema dei privilegi il disallineamento temporale tra le vendite di immobili gravati da ipoteche e il pagamento dei relativi creditori ipotecari, pagati solo a distanza di tempo.

(massime non ufficiali)

(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)




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