Sovraindebitamento e prelazione ipotecaria su più beni immobili del medesimo debitore
Pubblicato il 02/03/20 00:00 [Doc.7278]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Non è conforme all'art. 7 della L. 3 del 2012 la proposta di accordo che prevede che il credito assistito da ipoteca di primo grado su un determinato bene immobile sia soddisfatto esclusivamente con il residuo della vendita di altro bene immobile, e non mediante il ricavato della vendita del bene su cui grava la garanzia ipotecaria che lo assiste, a maggior ragione ove viene previsto che detto credito sarà soddisfatto per un ammontare che verosimilmente sarà inferiore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione del bene immobile di cui non si prevede la liquidazione; non essendo infatti superabile il dato formale della mancata soddisfazione del credito ipotecario per un importo almeno equivalente a quello ricavabile dalla liquidazione del bene.

L'attribuzione della natura privilegiata di una posizione creditoria va attribuita in chiave oggettiva al "credito" e non al "creditore" come centro di imputazione soggettiva del diritto; sotto il profilo strutturale, infatti, la garanzia assiste propriamente il credito e non il creditore (tanto che la cessione del diritto non comporta il venir meno della garanzia ipotecaria che lo assista); priva di rilevanza è dunque la circostanza meramente occasionale che il soggetto titolare di entrambi i crediti oggetto di analisi sia il medesimo, in grado di operare una valutazione "complessiva" di convenienza dell'accordo con riferimento "indifferenziato" ad entrambe le posizioni creditorie di cui lo stesso è titolare.

(Fattispecie in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione in cui il sovraindebitato, titolare di due immobili gravati da ipoteche in favore del medesimo istituto bancario, proponeva la vendita di un solo bene immobile con cui soddisfare il creditore ipotecario a tacitazione di entrambe le posizioni creditorie garantite).


© Riproduzione Riservata