Le imposte straordinarie in Ungheria sul volume d'affari delle imprese di telecomunicazioni e delle imprese attive nel settore del commercio al dettaglio sono compatibili con il diritto dell'Unione
Pubblicato il 07/03/20 00:00 [Doc.7298]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 20/20
Lussemburgo, 3 marzo 2020

Sentenze nelle cause C-75/18 e C-323/18
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. e Tesco-Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Le imposte straordinarie in Ungheria sul volume d'affari delle imprese di telecomunicazioni e delle imprese attive nel settore del commercio al dettaglio sono compatibili con il diritto dell'Unione

Nelle sentenze Vodafone Magyarország (C-75/18) e Tesco-Global Áruházak (C-323/18), pronunciate il 3 marzo 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato compatibili con il principio della libertà di stabilimento e la direttiva 2006/112 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA») le imposte straordinarie riscosse in Ungheria sul volume d'affari delle imprese di telecomunicazioni e delle imprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Infatti, la circostanza secondo cui tali imposte straordinarie, che incidono sul volume d'affari in modo progressivo (o addirittura fortemente progressivo per quanto riguarda la seconda), gravano principalmente su imprese detenute da soggetti originari di altri Stati membri, a motivo del fatto che tali imprese realizzano i fatturati più significativi sui mercati ungheresi interessati, rispecchia la realtà economica di tali mercati e non costituisce una discriminazione nei riguardi di tali imprese. La Corte ha altresì dichiarato che, dal momento che l'imposta alla quale sono soggette le imprese di telecomunicazioni non presenta tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA, detta imposta non può essere assimilata a quest'ultima, cosicché non pregiudica il funzionamento del sistema IVA dell'Unione e, quindi, è compatibile con la direttiva IVA.


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