Presupposti del privilegio per il finanziamento erogato dall'istituto di credito per conto del Fondo di Garanzia delle PMI
Pubblicato il 13/03/20 00:00 [Doc.7326]
di Redazione IL CASO.it


Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 può riconoscersi non solo in caso di inadempimento del beneficiario ma anche di "revoca" del beneficio e ciò in virtù di un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio).

Anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.

Ne consegue che anche "la revoca" non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio.

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Corte di Cassazione, sez. I Civile, 9 marzo 2020, n. 6508. Presidente Cristiano. Relatore Fidanzia.
Fatti di causa
Con decreto depositato il 29 agosto 2014, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione ex art. 98 L. Fall. proposta da Equitalia Nord s.p.a. avverso il provvedimento con cui il G.D. ha ammesso solo in chirografo il credito dell'importo di Euro 280.056,90 per "recupero agevolazioni ex L. n. 662 del 1996" insinuato allo stato passivo del Il Fallimento (omissis) s.r.l. in liquidazione.
In particolare, il credito oggetto di insinuazione origina dalla preventiva erogazione (effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro) a favore della società poi fallita di un finanziamento dell'importo di 400.000,00 Euro, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia P.M.I. (Piccole Medio Imprese) e dal successivo inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria dell'obbligazione di restituzione del finanziamento, con conseguente escussione da parte della banca erogatrice del Fondo di Garanzia, il cui gestore BDM-MCC, dopo aver estinto il credito di BNL, si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto dell'escussione della garanzia, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, comma 5.
Il Tribunale di Milano ha osservato che il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 non è applicabile al credito insinuato, non essendo stato espressamente richiamato nella L. n. 662 del 1996. Nè è ammissibile un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 non essendo la strutturazione di tale norma compatibile con la prestazione della garanzia del fondo P.M.I., con l'escussione della stessa e con l'istituto della surroga nei diritti del creditore.
In particolare, in primo luogo, osterebbe a tale interpretazione l'espressione letterale utilizzata dall'art. 9 comma 5, che stabilisce che il privilegio spetta per i crediti "nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.Lgs.", e non quindi per i "benefici" di cui all'art. 7, comma 1, legge cit., tra cui rientrano "le concessioni di garanzia". Peraltro, ad avviso del giudice del merito il termine "finanziamento" può eventualmente estensivamente estendersi (oltre ai mutui) solo alle altre erogazioni dirette in danaro in favore del soggetto beneficiario, con conseguente esclusione delle prestazioni a favore di terzi, come le garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore.
Il privilegio invocato non sarebbe inoltre, compatibile con il meccanismo della surrogazione, atteso che tale privilegio, anche ove fosse ritenuto sussistente, non sarebbe riconoscibile in capo al soggetto finanziatore (che viene soddisfatto dal Fondo), ma solo a favore del gestore del fondo che abbia pagato il creditore beneficiario della garanzia. Verrebbe, pertanto, attribuito al garante che ha soddisfatto il creditore surrogato, in violazione dell'art. 1203 cod. civ., una qualità di credito poziore rispetto a quella che aveva il creditore originario.
Infine, il Tribunale di Milano ha ritenuto non applicabile al caso in esame il richiesto privilegio sul rilievo che, a norma dell'art. 9, comma 5, L. cit., lo stesso presuppone che " i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.Lgs.", siano stati oggetto di "revoca", ovvero che sia stato disposto un provvedimento amministrativo opposto a quello di concessione della provvidenza economica.
Nel caso di specie, la richiesta di restituzione non è avvenuta, invece, a seguito della "revoca", ma per effetto del solo inadempimento del beneficiario.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (in forma abbreviata BDM-MCC s.p.a.), quale ente titolare del credito, affidandolo a tre motivi.
Si è altresì costituita in giudizio Equitalia Nord s.p.a..
La ricorrente BDM-MCC ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo BDM-MCC s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1, 7, 9 e 12.
Espone la ricorrente che il D.Lgs. n. 123 del 1998 è una norma di razionalizzazione del sistema intesa ad evitare che una misura di intervento pubblico rimanga sprovvista della garanzia del privilegio riconosciuta dall'art. 9 per tutti gli interventi erogati, che come si evince dall'art. 1, comprendono tutte le misure agevolative e benefici di qualsiasi genere.
L'espressione "i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.Lgs." si riferisce a tutti gli interventi agevolativi descritti nell'art. 1 del Decreto, erogati ai sensi del successivo art. 7.
Ne consegue che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 è applicabile anche alle prestazioni di garanzia ex art. 662/96, costituendo una forma di sostegno pubblico.
2 Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 e art. 1203 c.c..
Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il privilegio invocato atteso che l'esercizio della surroga nei diritti del creditore surrogato avviene a titolo autonomo, in forza dell'escussione della garanzia ex lege e del relativo pagamento. Evidenzia che la prestazione della garanzia da parte della ricorrente è di natura eccezionale in quanto prevista dalla legge istitutiva del Fondo L. n. 662 del 1996, non fondandosi quindi su un rapporto contrattuale tra Banca finanziatrice e gestore del Fondo.
Inoltre, la surroga è compatibile con il privilegio richiesto, ancorché il creditore surrogato non godesse di detto privilegio, essendo autonome le fattispecie da cui derivano i rapporti di credito.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 7 e 9.
Espone la ricorrente che il rilievo del Tribunale di Milano, secondo cui nelle ipotesi di interventi pubblici concessi nelle forme di garanzia non sarebbe applicabile il privilegio per l'impossibilità di adottare il provvedimento di revoca, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 del decreto citato, non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 11930/2010.
In particolare, il supremo Collegio, nella predetta pronuncia, nell'esaminare proprio il tema dei privilegi che assistono i crediti dello Stato, ha evidenziato la possibilità di un'interpretazione estensiva delle norme quale operazione diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c. rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Ne consegue che, nel caso di specie, il credito dalla stessa insinuato, in quanto scaturente da uno degli interventi di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, nonché derivante da somme appartenenti ad un Fondo Pubblico, deve essere ricompreso, avuto riguardo alla finalità pubblicistica di sostegno ad attività di pubblica utilità (sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive), tra i crediti privilegiati, e ciò in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 legge citata, giustificata da un giudizio di meritevolezza alla luce della causa del credito.
4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in considerazione della stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.
Il decreto impugnato ha ritenuto quali elementi ostativi ad una interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 il riferimento all'espressione "finanziamenti" e non " benefici" di cui all'art. 7 legge cit., la ritenuta incompatibilità del privilegio richiesto con la disciplina della surroga di cui all'art. 1203 c.c. e, infine, il rilievo che le somme erogate dal gestore del Fondo a seguito dell'escussione della garanzia non sono state oggetto di "revoca", ma derivano da un inadempimento contrattuale.
Quanto all'espressione "finanziamenti", questa Corte, con l'ordinanza n. 21841/2017, ha già ritenuto che la stessa espressione debba essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione).
Una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici.
Anche nelle ordinanze nn. 2664/2019 e 14915/15 questa Corte, nell'analizzare l'espressione "finanziamenti", ha ritenuto non giustificata una "interpretazione riduttiva" del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla.
In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel D.Lgs. n. 123 del 1998, nel diritto vigente il termine finanziamento non risulta assumere un significato unico e costante, non riducendosi solo ad una formula equivalente ai "contratti di credito" ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, sono state richiamate alcune norme del Testo Unico Bancario, quali l'art. 1, comma 2, lett. f, gli artt. 47 e 106 legge cit..
Pertanto, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento.
Infine, l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
Anche con riferimento alla presunta incompatibilità del privilegio invocato con il sistema della surroga, ha evidenziato l'ordinanza n. 2664/2019 che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario dà per scontato che il garante mutui necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito. Tuttavia nella fattispecie, quale quella in esame, in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare "causa" che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato.
Peraltro, sempre in materia di surroga, l'ordinanza già citata n. 14915/19 ha evidenziato che il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare. In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 c.c. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens.
Dunque, con riferimento ai primi due elementi ritenuti dal decreto impugnato ostativi all'applicabilità del privilegio invocato (riferimento all'espressione "finanziamenti" e presunta incompatibilità di tale causa di prelazione con il meccanismo della surroga), questo Collegio ritiene di non discostarsi dai precedenti di questa Corte sopra citati, di cui condivide integralmente il percorso argomentativo.
Con riferimento alla "revoca" del finanziamento, ritenuta dal decreto impugnato come presupposto fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto (situazione non esaminata dalle precedenti ordinanze di questa Corte), ritiene questo Collegio che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio).
Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio.
Deve pertanto cassarsi il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si può accogliere, ex art. 384 cod. proc. civ., la domanda della ricorrente di riconoscimento del richiesto privilegio.
L'accoglimento del ricorso e la decisione dello stesso nel merito comporta la condanna della procedura al pagamento delle spese processuali sostenute da Agenzia delle Entrate - Riscossione (subentrante, a norma del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 conv. in L. n. 225 del 2016 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a Equitalia Nord) in entrambi i gradi del giudizio, e da BDM-MCC in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, accoglie la domanda.
Condanna la procedura controricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Agenzia delle Entrate - Riscossione in entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità, in Euro 6.500.00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità da BDM-MCC, che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dep. 9 marzo 2020.


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