Fattibilità economica del concordato: la Cassazione torna sull'ambito del controllo del tribunale
Pubblicato il 21/03/20 08:54 [Doc.7364]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cassazione 13 marzo 2020 n.7158 - pres. Didone est. Amatore

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Convenienza della proposta - Giudizio di fattibilità del tribunale - Sindacato giudiziale della fattibilità economica - Ammissibilità - Limiti

La valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario rientra a pieno titolo nell'ambito di valutazione del tribunale in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano medesimo e della proposta di concordato.

Nel giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il tribunale è quindi tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta.
(massime non ufficiali)

(Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamentava che la valutazione della consistenza dei fondi rischi attiene alla fattibilità economica del concordato e come tale non sia giudizialmente sindacabile. Il tribunale aveva revocato l'ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. approfondendo tra l'altro la questione della capienza del fondo rischi appostato nel piano, ritenendolo insufficiente ai fini dello scrutinio della complessiva realizzabilità del piano)

Astorre Mancini, Studio Legale avv.ti Tentoni, Mancini & Associati di Rimini


© Riproduzione Riservata