Gravi violazioni nella gestione e presupposti per l'intervento del tribunale ex art. 2409 c.c.
Pubblicato il 26/03/20 00:00 [Doc.7372]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 2409 c.c., così come novellato dalla riforma del diritto societario, introduce una modifica sostanziale al presupposto del procedimento, giacché non è più sufficiente, per intentare la denuncia, che esista fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dovendo tale fondato sospetto esistere invece relativamente a gravi violazioni nella gestione, compiute dagli amministratori contravvenendo ai loro doveri imposti, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata.

Rispetto agli amministratori revocati la rescissione del nesso fiduciario che è a fondamento del loro mandato esclude l'operatività dei principi ricavabili dall'art. 2385 c.c. in ipotesi di naturale o volontaria cessazione dalla carica (v. Tribunale di Marsala 1/4/2005).

In una fase patologica, come quella che si apre a seguito della revoca giudiziale dell'amministratore, l'unico obbligo (e potere) che può ravvisarsi in capo a quest'ultimo è quello di convocare l'assemblea per la sua sostituzione.

In conclusione, ove manchi la prova dell'attualità delle violazioni, non vi è spazio per un intervento suppletivo del Tribunale, essendo rimesso ai soci il compito di convocare l'assemblea e nominare un nuovo amministratore.


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