Emergenza COVID-19 e trattazione della causa mediante scambio e deposito telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento
Pubblicato il 31/03/20 09:05 [Doc.7409]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Caprioli

Procedimento cautelare - Emergenza COVID-19 - Art. 83, comma 7, lett. H D.L. 18/020 - Trattazione della causa mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento

Quando la ritardata trattazione della causa non appare tale da produrre grave pregiudizio alle parti ed il giudice reputa sufficiente - a consentire il pieno svolgimento del contraddittorio ed a salvaguardare il diritto di difesa - lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento, può disporsi che le parti procedano, entro la data dell'udienza, allo scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dopodiché la causa sarà trattenuta in riserva per la decisione, con assegnazione di termine per il deposito telematico di eventuali memorie illustrative e ulteriore termine per eventuali repliche.


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