Progetto di riparto parziale del curatore: esclusa la sospensione del termine per il reclamo ex art. 83 DL 18/2020 "Cura Italia"
Pubblicato il 04/04/20 09:42 [Doc.7434]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 1 aprile 2020 - est. Vacca

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Deposito del progetto di riparto parziale - Termine per il reclamo - Dichiarazione di urgenza - Ricorrenza - Sospensione del termine ex art. 83 DL 18/2020 - Esclusione

In relazione al progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ex art. 113 l. fall., in considerazione dell'entità della somma da ripartire e della necessità di favorire la circolazione del denaro, ricorrono le condizioni per dichiarare l'urgenza della trattazione ai sensi dell'art. 83 DL. 18/2020 ("Cura Italia") al fine di escludere la sospensione dei termini per il reclamo, attesa la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività d'impresa.


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