Concordato preventivo: l'avvocato che assiste l'imprenditore deve verificare la fattibilità della proposta
Pubblicato il 28/04/20 00:00 [Doc.7517]
di Redazione IL CASO.it


L'avvocato che assiste l'imprenditore nella preparazione e presentazione della domanda di concordato preventivo è tenuto, in adempimento al mandato professionale ricevuto, a rilevare quelle criticita' della proposta che ne possono compromettere l'esito ed altresì la conformita' della domanda di concordato al modello legale con riferimento alla sua fattibilità giuridica.

L'inadempimento a detti obblighi, tra i quali vi è anche quello di dissuadere l'imprenditore dal presentare una domanda non conforme al modello giuridico, costituisce grave violazione non solo della diligenza e perizia qualificata e dei doveri di controllo e di coordinamento degli altri professionisti e di informazione imposti dalla particolare diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma c.c., ma anche dei doveri generali di diligenza, ove tali violazioni si siano risolte nel deposito di una domanda di concordato ex ante non idonea, in quanto manifestamente e giuridicamente non fattibile.


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