La Cassazione torna sull'ordine legittimo delle cause di prelazione nel concordato
Pubblicato il 14/06/20 11:09 [Doc.7716]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cass. 8 giugno 2020 n.10884 - pres. Didone est. Falabella

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato preventivo - Criteri di riparto - Principio del rispetto delle cause legittime di prelazione - Pagamento dei crediti chirografari - Condizioni

Va ribadito che, alla stregua del principio dell'ordine legittimo delle prelazioni, l'ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale segna il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati : da tale limite si desume che il creditore chirografario non può vedere adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati.
Pertanto, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso.

(Con tale decisione la Suprema Corte torna sul tema se la disciplina del concordato preventivo imponga l'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di soddisfare quello di grado inferiore o se, piuttosto, sia ammessa la falcidia del credito di grado poziore e il pagamento parziale del credito di rango più basso, a condizione che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo).


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