La competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa nel nuovo CCII
Pubblicato il 29/06/20 08:33 [Doc.7783]
di Redazione IL CASO.it
In tema di competenza nelle procedure concorsuali, il combinato disposto degli artt. 350 e 27, comma 1, CCII prevede ora che "per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168"; esso va riferito alle procedure di regolazione della crisi (tra cui quelle per le quali è propedeutica la domanda ex art. 161, sesto comma, l.fall.) relative a imprese aventi i requisiti per l'assoggettabilità ad amministrazione straordinaria, giacchè qualora letteralmente ricondotto alle sole imprese già in amministrazione straordinaria diverrebbe inapplicabile, posto che l'amministrazione straordinaria non costituisce un "prius" logico e funzionale rispetto alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per converso, necessariamente la precedono.
In tema di procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il combinato disposto degli artt. 350 e 27, comma 1, CCII, nel radicare la competenza in capo al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'art. 1 d.lgs. n. 168 del 2003, ancorchè faccia letterale riferimento alle "imprese in amministrazione straordinaria", postula la rilevanza dei requisiti per l'assoggettabilità a detta procedura, che invero non costituisce un "prius" rispetto alle procedure di regolazione anzidette, le quali, per converso, necessariamente la precedono.
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