Chiusura dell'esecuzione di accordo di ristrutturazione dei debiti e annotazione presso il registro delle imprese
Pubblicato il 03/07/20 08:44 [Doc.7802]
di Redazione IL CASO.it


Ove l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l.f. abbia avuto esecuzione, va emesso il decreto di chiusura in analogia con quanto previsto per le procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e tale decreto va annotato presso il registro delle imprese, in virtù del principio c.d. di completezza per effetto del quale qualunque atto o fatto che incida su situazioni iscritte, pur in assenza di una specifica previsione di legge (come nella fattispecie in questione), deve parimenti essere annotato.

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Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sezione Seconda
Il Tribunale di Mantova,
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Andrea Gibelli Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi Giudice
dott. Francesca Arrigoni Giudice
- letto il ricorso presentato da E. s.r.l. diretto a ottenere la declaratoria di chiusura della fase esecutiva del procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l.f. rubricato al n. 1/2018 ed omologato con decreto del Tribunale in data 5-7-2018;
- osservato che avverso il predetto decreto non era stato proposto reclamo;
- rilevato che, dalla documentazione allegata, risulta che l'accordo ha avuto integrale esecuzione;
- osservato che manca una specifica norma che regoli la chiusura del procedimento di cui all'art. 182 bis l.f.;
- considerato che la legge prevede espressamente l'emissione di un decreto di chiusura della procedura nel caso del fallimento (v. art. 118 l.f.), del concordato fallimentare (v. art. 136 III co. l.f.), norma questa ritenuta applicabile in via analogica anche al concordato preventivo da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito nonché nell'ambito delle procedure di crisi da sovraindebitamento (v. artt. 13 co. 3 e 14 novies co. 5 della legge n. 3/2012);
- considerato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato (in tal senso cfr. Cass. 22-5-2019 n. 13850; Cass. 24-5-2018 n. 12965; Cass. 12-4-2018 n. 9087; Cass. 25-1-2018 n. 1896; Cass. 18-1-2018 n. 1182; v. anche l'art. 1 del regolamento UE n. 848/2015 sull'insolvenza transfrontaliera; in prospettiva si vedano altresì gli artt. 40 e 44 del d. lgs. 14/2019);
- ritenuto pertanto che, dal sistema normativo come sopra delineato, possa ricavarsi la regola secondo cui, anche con riguardo all'accordo di ristrutturazione e una volta che lo stesso abbia avuto esecuzione, debba emettersi un decreto di chiusura della procedura;
- considerato altresì che, pur operando il principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione (desunto dagli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7 co. 2 lett. b del d.p.r. 581/1995) il decreto in questione debba essere iscritto al registro delle imprese in virtù del principio c.d. di completezza per effetto del quale qualunque atto o fatto che incida su situazioni iscritte, pur in assenza di una specifica previsione di legge (come nel caso di specie), debbano parimenti essere iscritte, rilevandosi in proposito che sia l'accordo di ristrutturazione che il decreto di omologazione debbono essere pubblicati nel registro delle imprese come sancito dall'art. 182 bis l.f.;
- ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto;

P.T.M.
- dichiara chiuso il procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da E. s.r.l. con sede in V., via G. R., 8 (C.F.: …) rubricato al n. 1/2018 ed omologato con decreto del Tribunale in data 5-7-2018;
- incarica la cancelleria della comunicazione del decreto al registro delle imprese per la annotazione.
Si comunichi.
Mantova, 28 maggio 2020.


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