Le decisioni dell'ABF - Buoni fruttiferi postali: Le condizioni di rendimento e la normativa tributaria.
Pubblicato il 30/07/20 00:00 [Doc.7892]
di BANCA D'ITALIA


Il Collegio di coordinamento si è pronunciato sulla determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, anche nell'ipotesi in cui siano stati emessi sui moduli della precedente serie P (cosiddetti buoni della serie Q/P). Nel caso esaminato il risparmiatore aveva sottoscritto un buono fruttifero postale della serie Q/P, sul quale erano stati apposti un timbro sulla parte anteriore, con l'indicazione della nuova serie Q, e un timbro sulla parte posteriore, con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse della serie Q per i primi vent'anni di rendimento del titolo. Il cliente domandava i maggiori rendimenti indicati sul retro del titolo, relativi alla serie P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, mentre l'intermediario opponeva che ai buoni della serie Q/P vanno riconosciuti, per tutto il periodo di rendimento dei titoli, i tassi di interesse previsti per la serie Q. Sul punto il Collegio di coordinamento ha confermato l'orientamento già espresso dall'ABF sulla tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore nelle condizioni di rendimento riportate sul buono: in proposito ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 13979/2007, la quale ha affermato che le condizioni indicate sul titolo devono prevalere quando - come avvenuto nel caso in esame - questo è stato emesso in data successiva all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni di cui al buono medesimo. Il Collegio di coordinamento ha inoltre precisato che anche la recente sentenza della Suprema Corte, pure a Sezioni Unite, conferma l'orientamento stabilito con la precedente pronuncia del 2007: infatti, occupandosi del diverso caso in cui i provvedimenti modificativi delle condizioni di rendimento sono intervenuti dopo la sottoscrizione del buono (cosiddetta etero-integrazione), ribadisce che i buoni fruttiferi postali sono "documenti di legittimazione" (che svolgono la loro funzione solo in sede di esercizio del diritto, permettendo l'identificazione della persona che ha diritto alla prestazione) e conclude che in tale caso devono prevalere le previsioni normative20. Con lo stesso ricorso il cliente, titolare anche di un buono fruttifero postale della serie Q, lamentava di non avere ricevuto l'importo in cifra fissa indicato sul retro di tale buono per gli ultimi dieci anni di rendimento del titolo; l'intermediario osservava che il minore rendimento ricevuto dal cliente era dovuto all'applicazione della normativa fiscale. Il Collegio di coordinamento ha osservato che la disciplina fiscale viene in rilievo esclusivamente ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, confermando la propria competenza per materia sulla richiesta avanzata dal cliente. Richiamando la natura di "documenti di legittimazione" dei buoni fruttiferi postali ha quindi affermato che, ai fini della determinazione del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, occorre tenere conto della normativa fiscale sia precedente sia successiva all'emissione dei buoni. In conclusione l'Arbitro ha accolto la richiesta del cliente relativa al buono della serie Q/P, riconoscendo l'importo quantificato dallo stesso cliente (e determinato tenendo conto della normativa fiscale), mentre ha respinto la sua domanda sul buono della serie Q21.

Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/


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