Le decisioni dell'ABF - Buoni fruttiferi postali: La clausola "pari facoltà di rimborso".
Pubblicato il 29/07/20 00:00 [Doc.7893]
di BANCA D'ITALIA
L'Arbitro si è inoltre occupato del caso in cui il cliente, contitolare di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti insieme ai propri genitori con la clausola "pari facoltà di rimborso" (PFR), aveva chiesto - dopo la loro morte - la liquidazione dei titoli. La clausola PFR consente a ciascun intestatario dei buoni di chiedere separatamente dagli altri il rimborso dei titoli; in relazione al decesso di alcuni contitolari, l'intermediario aveva però negato il rimborso richiedendo, come per i libretti di risparmio postale, la quietanza di tutti gli eredi. Il Collegio di coordinamento dopo aver ricordato, in linea con l'orientamento della Corte di cassazione22, che i buoni fruttiferi postali sono "documenti di legittimazione", ha chiarito che resta ferma la regola per cui i buoni sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione, concludendo che il diritto di ciascun cointestatario a riscuotere l'intero valore del buono con clausola PFR non viene meno con la morte degli altri cointestatari. Di conseguenza ha accolto il ricorso.
Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/
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