Non opera la consecuzione tra due procedure di concordato, in assenza di dichiarazione di fallimento; pertanto non è inefficace l’ipoteca iscritta nei 90 gg anteriori alla prima domanda di concordato.
Pubblicato il 14/11/15 10:24 [Doc.790]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì – 3 novembre 2015 - dr. Pazzi

Non può ravvisarsi alcuna continuità e consecuzione tra una prima domanda di concordato già dichiarata inammissibile a seguito della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., ed una successiva domanda di concordato, in considerazione del fatto che il concetto di consecuzione concerne l’ipotesi in cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento.

Il principio di consecuzione tra procedure si fonda sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di continuità fra le stesse di natura non tanto temporale ma piuttosto causale; pertanto, soprattutto in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato è necessario verificare se il successivo fallimento sia stato dichiarato in base all’accertamento dell’evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito della domanda concordataria; nel caso in esame il trascorrere di circa un anno tra la chiusura della prima procedura e l’inizio della successiva depone non certo a favore del riconoscimento di un simile rapporto.

Non può ritenersi inefficace ex art. 168 terzo comma l. fall. l’iscrizione ipotecaria avvenuta nei novanta giorni anteriori alla presentazione della prima domanda di concordato, dato che non è ipotizzabile o comunque non risulta dimostrata l’esistenza di un rapporto di consecuzione fra le due procedure minori.


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