Sovraindebitamento: condizioni per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio nella liquidazione del patrimonio
Pubblicato il 06/08/20 08:36 [Doc.7954]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 29 luglio 2020 - est. Silvia Rossi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Esercizio provvisorio - Applicazione analogica - Condizioni

L'esercizio provvisorio è un istituto di dubbia applicabilità nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento, ponendosi un limite già nella considerazione per la quale mentre nel fallimento esso è esercitato dal curatore, nella liquidazione patrimoniale dovrebbe essere l'OCC ad assumersi tale responsabilità, pur non rientrando tra i suoi compiti.

In ogni caso va esclusa l'opportunità di autorizzare l'esercizio provvisorio ove sussistano costi prededucibili (nel caso di specie, canone di locazione e dipendenti) a fronte degli esigui ricavi conseguibili ed ogni qualvolta l'attività del sovraindebitato (nella specie, estetista) sia caratterizzata da intuitus personae che non giustifica la continuazione dell'attività di impresa fino alla vendita per conservare un avviamento difficilmente quantificabile, che non rappresenta una sicura posta di attivo nella vendita competitiva a terzi.


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