Sovraindebitamento: la Cassazione conferma l'ammissibilità della moratoria ultrannuale nel pagamento dei privilegiati
Pubblicato il 22/08/20 18:54 [Doc.8004]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cass. 20 agosto 2020 n.17391 - pres. Valitutti est. Terrusi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Creditori privilegiati - Moratoria ultrannuale - Ammissibilità - Condizioni - Riconoscimento del diritto di voto

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Va dunque confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori, cosìcche neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali.


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