Notifica degli atti in base alle norme del Decreto Cura Italia e rigetto dell'istanza di esecutività del decreto ingiuntivo
Pubblicato il 01/09/20 08:25 [Doc.8018]
di Redazione IL CASO.it


La notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 108, comma 1, decreto legge n. 18/2020 (c.d.. Decreto Cura Italia) richiede la partecipazione attiva del consegnatario, in quanto l'agente postale si deve accertare della sua presenza nel luogo della notificazione e tener conto della sua indicazione in ordine al diverso luogo di consegna dallo stesso indicato.

Il rispetto delle prescrizioni di cui alla citata norma deve risultare in modo analitico dalla attestazione dell'agente postale il quale deve descrivere in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione del suo interlocutore.

[Nel caso di specie, il Tribunale, in mancanza della dettagliata descrizione delle operazioni compiute dall'agente postale, ha rigettato un'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decreto ingiuntivo.]

* * *
Tribunale ordinario di Verona
Decreto di rigetto dl istanza di esecutività

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari,
Letta l'istanza di esecutività del decreto ingiuntivo n. 610/2020 avanzata da * SPA nei confronti di *
-rilevato che la notifica del predetto decreto è stata effettuata ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d. l. 18/2020 (c.d.. Decreto Cura Italia) ma senza rispettare le modalità previste da tale norma;
-che infatti essa prevede una procedura di notifica degli atti inviati a mezzo posta distinta in quattro fasi: 1) accertamento da parte dell'operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; 2) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario; 3) firma dell'operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna; 4) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell'operatore delle "modalità di recapito;
-che tale procedura di notificazione richiede la partecipazione attiva del consegnatario dal momento che non solo è previsto che l'agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione, ma anche che il luogo del materiale deposito del plico sia specificamente indicato dal consegnatario dell'atto;
-che pertanto non è sufficiente a rispettare tali prescrizioni la sola attestazione da parte dell'agente postale della consegna del plico al destinatario persona fisica e il richiamo all'art. 108, come è acceduto nel caso di specie, dovendo invece tale attestazione descrivere in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell'interlocutore dell'agente postale;

P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di cu in epigrafe.
Verona 22/07/2020.


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