Compenso al curatore: non è 'attivo realizzato' il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal fondiario
Pubblicato il 09/09/20 00:00 [Doc.8048]
di Redazione IL CASO.it


Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva escluso dall'attivo fallimentare il ricavato della vendita del bene nell'esecuzione forzata individuale ancorché il curatore avesse amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi all'alienazione coattiva, intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste).

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Cassazione civile sez. VI - 21/01/2020, n. 1175. Pres. GENOVESE, Rel. CAIAZZO.
Fatto
(*), avv. A.B., a titolo di compenso, la somma di Euro 6.300,00 oltre il 5% per spese generali, disponendone il pagamento a favore degli eredi.
T.N. e G.C., quali eredi del suddetto curatore, hanno impugnato il suddetto decreto con ricorso per cassazione formulando un unico motivo.
Non si è costituita la curatela fallimentare. E' stata depositata memoria.

Diritto
Con l'unico motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 39 L. Fall. e del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. da 1 a 5, lamentando che il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore escludendo dall'importo dell'attivo realizzato il prezzo ricavato dalla vendita esecutiva immobiliare, promossa dal creditore fondiario, considerandolo solo come "attivo inventariato" e non acquisito alla massa attiva.
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 L. Fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (Cass., n. 14631/18; n. 100/98).
Nella fattispecie, il curatore ha amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione. Poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore. Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Ragusa che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviai al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020.


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