Revocatoria ordinaria e sequestro conservativo ex art. 2905, co. 2, c.c.
Pubblicato il 12/09/20 00:00 [Doc.8056]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'Avv. Alberto Rinaldi - Associazione Concorsualisti
Una volta esercitata l'actio pauliana al fine di rendere inefficace nei propri confronti l'alienazione compiuta dal debitore, l'attore può avere interesse a conseguire anche il sequestro conservativo su quel bene ai sensi dell'art. 2905, secondo comma, c.c. qualora la trascrizione della domanda giudiziale non sia da sola sufficiente ad assicurare adeguata tutela alle sue ragioni di credito.
La misura cautelare del sequestro conservativo assume rilievo principalmente con riferimento ad ipotesi di azione revocatoria esperita in relazione ad atti dispositivi di beni mobili, ovvero anche di beni immobili o mobili registrati, ogni qualvolta si renda necessaria l'adozione di particolari cautele nella custodia del bene al fine di non vanificare le ragioni del creditore.
Il rapporto di strumentalità fra la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. di inefficacia di contratto di compravendita di bene immobile e la domanda di sequestro conservativo ex art. 2905, secondo comma, c.c., sul medesimo immobile, nonché di nomina di un custode giudiziario, va ravvisato nella esigenza di assicurare una adeguata gestione del bene da sottoporre a vincolo cautelare al fine di non pregiudicare le ragioni di credito dell'attore in revocatoria.
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