Secondo l'avvocato generale Szpunar, l'incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet mediante link automatici (inline linking) richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti su tali opere
Pubblicato il 11/09/20 08:31 [Doc.8057]
di Redazione IL CASO.it
COMUNICATO STAMPA n. 103/20
Lussemburgo, 10 settembre 2020
Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-392/19 VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Secondo l'avvocato generale Szpunar, l'incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet mediante link automatici (inline linking) richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti su tali opere
L'incorporazione mediante link cliccabili che utilizzano il framing non richiederebbe, invece, una simile autorizzazione, che si considera rilasciata dal titolare dei diritti al momento della messa a disposizione iniziale dell'opera. Ciò varrebbe anche nel caso in cui tale incorporazione eluda misure tecnologiche di protezione contro il framing adottate o imposte dal titolare dei diritti La Stiftung Preußischer Kulturbesitz, una fondazione di diritto tedesco, gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek, una biblioteca digitale dedicata alla cultura e al sapere che mette in rete istituzioni culturali e scientifiche tedesche. Il sito Internet di tale biblioteca contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti. La Deutsche Digitale Bibliothek, quale «vetrina digitale», memorizza a sua volta solo le miniature (thumbnails), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto alle dimensioni originali. La Verwertungsgesellschaft Bild Kunst (in prosieguo: la «VG Bild-Kunst»), una società di gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore delle arti visive in Germania, subordina la stipula, con la Stiftung Preußischer Kulturbesitz, di un contratto di licenza d'uso del proprio catalogo di opere sotto forma di miniature all'inserimento di una clausola in base alla quale il licenziatario si impegna ad adottare, quando utilizza opere e materiali protetti di cui al contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing 1 , da parte di terzi, delle miniature di tali opere o di tali materiali protetti, visualizzate sul sito Internet della Deutsche Digitale Bibliothek. Ritenendo che una clausola contrattuale del genere fosse irragionevole dal punto di vista del diritto d'autore, la Stiftung Preußischer Kulturbesitz ha promosso un'azione dinanzi ai giudici tedeschi diretta a far dichiarare che la VG Bild-Kunst era tenuta 2 a concedere la licenza in questione senza che quest'ultima fosse subordinata all'adozione di tali misure tecnologiche. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede, in tale contesto, alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva 2001/29 3 , secondo la quale gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 1 Il framing consiste nel dividere la schermata in più parti, ognuna delle quali può presentare il contenuto di un altro sito Internet. 2 Secondo il diritto tedesco che recepisce la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72), le società di gestione collettiva sono tenute a concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d'uso dei diritti di cui è stata affidata loro la gestione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza tedesca, le società di gestione collettiva possano, in via eccezionale, rifiutare di concedere una licenza, a condizione che tale rifiuto non costituisca un abuso di monopolio e purché sia possibile opporre alla domanda di licenza interessi legittimi superiori. 3 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10). www.curia.europa.eu Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar propone di dichiarare che l'incorporazione, in una pagina Internet, di opere provenienti da altri siti Internet (in cui tali opere sono messe a disposizione del pubblico in modo liberamente accessibile su un sito Internet, con l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore) tramite collegamenti cliccabili che utilizzano il framing non richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore, poiché si considera che quest'ultimo l'abbia rilasciata al momento della messa a disposizione iniziale dell'opera. Ciò vale anche nel caso in cui tale incorporazione mediante framing eluda misure tecnologiche di protezione contro il framing adottate o imposte dal titolare dei diritti d'autore. Infatti, tali misure limitano non già l'accesso all'opera e neppure una via di accesso alla stessa, ma solo un modo di visualizzarla sullo schermo. Non si può parlare, in tal caso, di un pubblico nuovo, in quanto il pubblico è sempre lo stesso: quello del sito Internet di destinazione del link. Per contro, l'incorporazione di simili opere tramite collegamenti automatici (inline linking, con cui le opere vengono automaticamente visualizzate non appena la pagina Internet consultata viene aperta, senza alcuna azione supplementare da parte dell'utente), che serve di norma a incorporare file grafici e audiovisivi, richiede, secondo l'avvocato generale, l'autorizzazione del titolare dei diritti sulle opere. Infatti, quando tali collegamenti automatici riguardano opere protette dal diritto d'autore, esiste, dal punto di vista sia tecnico sia funzionale, un atto di comunicazione di tali opere a un pubblico che non è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d'autore al momento della sua messa a disposizione iniziale, ossia il pubblico di un sito Internet diverso da quello a favore del quale tale messa a disposizione iniziale ha avuto luogo 4 . L'avvocato generale sottolinea, a tale riguardo, che un collegamento automatico mostra la risorsa quale elemento che costituisce parte integrante della pagina Internet contenente tale link. Per l'utente, non vi è quindi alcuna differenza tra un'immagine incorporata in una pagina Internet a partire dallo stesso server e quella incorporata a partire da un altro sito Internet. Per tale utente, non esiste più alcun legame con il sito originario: tutto avviene sul sito che contiene il link. Non si può presumere, secondo l'avvocato generale, che il titolare dei diritti d'autore abbia preso in considerazione simili utenti nel rilasciare la propria autorizzazione per la messa a disposizione iniziale. Secondo l'avvocato generale Szpunar, l'approccio da lui proposto fornirebbe ai titolari dei diritti d'autore strumenti giuridici di protezione contro lo sfruttamento non autorizzato delle loro opere su Internet. Ciò rafforzerebbe quindi la loro posizione negoziale per la concessione di licenze d'uso di tali opere. Egli osserva, tuttavia, che, sebbene l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore sia in linea di principio necessaria, non è escluso che taluni collegamenti automatici verso opere messe a disposizione del pubblico su Internet rientrino in un'eccezione a tale autorizzazione, in particolare per i casi di citazione, di caricatura, di parodia o di pastiche. Per quanto riguarda l'elusione di misure tecnologiche di protezione, l'avvocato generale osserva che la direttiva 2001 obbliga, in linea di principio, gli Stati membri a garantire una protezione giuridica contro una simile elusione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, questa protezione si applica esclusivamente al fine di proteggere il titolare dei diritti d'autore contro gli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione. Poiché il framing non richiede una simile autorizzazione, le misure tecnologiche di protezione contro il framing non godono pertanto della protezione giuridica prevista dalla direttiva 2001/29. 4 A tale riguardo, l'avvocato generale fa riferimento, per analogia, alla sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella causa Renckhoff (C-161/17); v. comunicato stampa n. 123/18). www.curia.europa.eu Dato che, invece, l'inline linking richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore, le misure tecnologiche di protezione contro l'inline linking godono di tale protezione giuridica. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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