Proponibilità di procedura congiunta di accordo di composizione della crisi da parte della società di persone e del socio illimitatamente responsabile
Pubblicato il 28/09/20 00:00 [Doc.8124]
di Redazione IL CASO.it


Il regime patrimoniale delle società di persone è caratterizzato dalla c.d. autonomia patrimoniale imperfetta, per cui i soci illimitatamente responsabili sono debitori solidali delle obbligazioni contratte dalla società nell'esercizio dell'oggetto sociale. L'autonomia patrimoniale imperfetta comporta che lo stato di sovra-indebitamento della società si estende al socio illimitatamente responsabile. E' consentita la composizione congiunta delle crisi da sovra-indebitamento della società e del socio illimitatamente responsabile nell'ambito di un'unica procedura di accordo.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta congiunta della società e del socio illimitatamente responsabile è necessario che i creditori particolari del socio non beneficino di indebiti vantaggi a danno dei creditori comuni della società e del socio, considerato che il passivo con cui i creditori particolari del socio concorrono è lo stesso con cui concorrerebbero in ipotesi di procedure separate (gli altri creditori particolari del socio e tutti i creditori comuni della società e del socio), mentre l'attivo conferito alla procedura congiunta è maggiore rispetto a quello su cui i creditori particolari del socio potrebbero soddisfarsi in caso di procedure separate (in quanto l'attivo conferito nell'ambito della procedura congiunta si compone anche dei beni societari invece estranei al patrimonio personale del socio che costituisce la garanzia patrimoniale generica dei suoi creditori particolari).

L'attivo particolare della società deve essere sottratto alla disponibilità sostanziale e processuale dei creditori particolari del socio, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio (sostanziale o processuale) in capo ai creditori comuni della società e del socio.
L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità sostanziale dei creditori particolari del socio qualora lo stesso non venga distribuito ai creditori particolari.
L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità processuale dei creditori particolari del socio qualora le modalità della sua distribuzione siano sottratte alla votazione dei creditori (considerato che nella votazione della proposta concorrono necessariamente i creditori comuni ed i creditori particolari). Ciò avviene nelle ipotesi in cui il valore dell'attivo particolare della società sia pari od inferiore a quella parte di credito comune (della società e del socio) priva di diritto di voto sulla proposta (così ad esempio il raffronto deve essere tra il valore dell'attivo particolare e gli importi dei crediti comuni soddisfatti entro l'anno ex art. 8 co. 4 Legge 3/2012).

Qualora la residenza del socio illimitatamente responsabile e la sede legale della società di persone siano ubicate nell'ambito di circondari di Tribunali differenti, l'applicazione per analogia della disciplina del codice di procedura civile in punto di competenza per connessione comporta la competenza territoriale, rispetto alla proposta congiunta di accordo di composizione della crisi avanzata dal socio illimitatamente responsabile e dalla società di persone, del Tribunale nel cui circondario ha la sede legale o la residenza il sovra-indebitato gravato dalla maggiore esposizione debitoria, da intendersi a norma dell'art. 40 co. 1 cpc quale procedimento principale ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente.

In ipotesi di situazioni di sovra-indebitamento riferite al socio illimitatamente responsabile ed alla società, generalmente la causa principale (ovvero la situazione di sovra-indebitamento principale) è quella della società, considerato che la situazione di sovra-indebitamento societaria si estende al socio e non viceversa (poiché il socio è debitore di tutti i creditori della società, ma la società non è debitrice dei creditori personali del socio). Invece costituisce fattispecie eccezionale, in cui la situazione di sovra-indebitamento principale è quella del socio, l'ipotesi in cui l'importo dei crediti particolari del socio sia maggiore rispetto all'importo dei creditori comuni del socio e della società.

La disposizione di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 deve essere interpretata nel senso che è precluso l'accesso alla procedura di sovra-indebitamento al soggetto che nei cinque anni precedenti abbia già beneficiato degli effetti finali di altra procedura di sovra-indebitamento, in specie per quanto riguarda l'estinzione dell'esposizione debitoria oggetto della pregressa procedura. Ciò in quanto il legislatore intende evitare un ricorso sistematico (ed abusivo) alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, contrario alla ratio legislativa di composizione una tantum dell'esposizione debitoria (colpevole od incolpevole) maturata negli anni, e foriero di possibili alterazioni della libera e corretta concorrenza tra imprese.
Invece è compatibile con la ratio normativa la riproposizione di nuova proposta di accordo di composizione della situazione di sovra-indebitamento già oggetto di pregressa procedura, allorquando la precedente proposta sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovra-indebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovra-indebitamento, per ipotesi volto meramente ad ottenere la sospensione temporanea di eventuali procedure esecutive, e quindi la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta

Non è possibile prevedere quale contenuto della proposta di accordo di composizione della crisi l'accollo liberatorio in capo al terzo garante di parte dei creditori da perfezionarsi tramite il voto positivo sulla proposta dei creditori potenzialmente accollatari (equiparandosi il voto favorevole all'adesione all'accollo ex art. 1273 cc). Ed invero, considerato che il voto negativo espresso anche da uno soltanto dei creditori potenzialmente accollatari impedirebbe l'accollo liberatorio e quindi l'approvazione della proposta, i proponenti attribuirebbero a ciascuno dei creditori un potere di veto individuale, contrario alla maggioranza del 60% dei crediti prevista dall'art. 11 co. 2 Legge 3/2012 per l'approvazione della proposta oltre che incompatibile con i principi in punto di par condicio creditorum.

Invece è ammissibile, prima del deposito della proposta, la conclusione di negozio giuridico di accollo liberatorio tra il sovra-indebitato (accollato), il terzo garante (accollante) ed una parte dei creditori (accollatari), sospensivamente condizionato all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi. I creditori accollatari, in quanto la loro posizione di credito nei confronti del sovra-indebitato si estingue con efficacia retroattiva in ipotesi di omologazione dell'accordo, rimangono estranei alla procedura: non sono ammessi al voto (e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza), ed inoltre, in ipotesi di inadempimento del terzo garante, possono agire esclusivamente nei confronti del terzo garante (accollante) o del sovra-indebitato (accollato, in ipotesi di specifica riserva ex art. 1274 cc), ma non chiedere la risoluzione dell'accordo omologato.


© Riproduzione Riservata