Restituzione degli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi e delle commissioni di intermediazione in caso di estinzione anticipata
Pubblicato il 07/10/20 00:00 [Doc.8155]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'Avv. Paolo Fiorio.
Gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi, così come le commissioni di intermediazione devono essere oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.
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