Legittimazione delle associazioni dei consumatori alla richiesta di provvedimenti ripristinatori: pubblicazione sul sito dell'intermediario e comunicazione ai clienti
Pubblicato il 08/10/20 00:00 [Doc.8156]
di Redazione IL CASO.it


Segnlazione e massima dell'Avv. Paolo Fiorio.

Le associazioni dei consumatori sono legittimate a chiedere provvedimenti inibitori e ripristinatori in caso di applicazione di una clausola nulla per violazione di norme imperative concretizzandosi una lesione degli interessi collettivi dei consumatori alla correttezza, interessi che possono coincidere con quelli di un gruppo di consumatori lesi da comportamenti illegittimi, considerata la diffusività delle clausole applicate.

Il requisito dei "giusti motivi d'urgenza" previsto dall'art. 140, ottavo comma, cod. cons. per la concessione dei provvedimenti cautelari deve essere interpretato in termini decisamente più ampia rispetto al "pregiudizio irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c., trattandosi di un motivo urgente e non addirittura "irreparabile" che coincide con la necessità di una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che in presenza di nuove clausole dirette al riconoscimento della restituzione degli oneri up-front i giusti motivi d'urgenza potessero sussistere anche con riguardo ai prestiti estinti anticipatamente con la conseguente necessità di adottare rimedi ripristinatori cautelari per consentire una corretta informazione ai consumatori prima del decorso del termine di prescrizione).

Le associazioni dei consumatori sono legittimate a richiedere in via d'urgenza non solo i provvedimenti inibitori ma anche quelli ripristinatori previsti all'art. 140, primo comma c.c, diretti ad eliminare o correggere gli effetti dannosi degli illeciti accertati.

Rientrano tra i rimedi ripristinatori previsti dall'art. 140 cod. cons. la pubblicazione sulla home page del sito internet di un avviso e l'invio di una comunicazione a tutti i clienti dell'intermediario diretti ad informarli dell'illegittimità della clausola contrattuale che escludeva la restituzione degli oneri up-front ed il loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l'ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto.


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