Esecuzione del concordato preventivo: concessione di proroga ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 9, comma 1, legge 40/2020
Pubblicato il 09/10/20 08:49 [Doc.8166]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Paolo Bortoluzzi

E' illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale, successivamente al decreto di omologa ed in accoglimento dell'istanza presentata dal debitore in prossimità della scadenza fissata per l'adempimento della proposta concordataria, concede una proroga di 48 mesi ulteriori, superiore alla proroga automatica e indifferenziata di sei mesi prevista dall'art. 9, comma 1, legge 40/2020.

Una proroga siffatta modifica (nella specie anche in modo rilevante) i termini temporali del concordato, in ordine ai quali i creditori hanno espresso il loro voto (non a caso, infatti, l'indicazione delle modalità temporali di esecuzione è imposta al preponente) approvando il concordato preventivo e consentendone l'omologa giudiziale.


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