Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del Codice della crisi
Pubblicato il 16/10/20 08:38 [Doc.8195]
di Redazione IL CASO.it


15 ottobre 2020

In sede di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), la legge 17 luglio 2020 n. 77 ha nuovamente modificato l'art. 379, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (disposizione vigente dal 16 marzo 2019).
L'art. 51-bis del Decreto "Rilancio", infatti, posticipa, alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore legale o dell'organo di controllo, in ottemperanza alle importanti novità introdotte nel sistema dei controlli dal Codice della crisi.
A seguito di tale significativa modifica, si discute sulla sorte degli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l'incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società.
Il documento esamina gli aspetti correlati alla cessazione anticipata dagli incarichi di revisione in corso, con particolare riguardo alla revoca per giusta causa alla risoluzione consensuale del contratto, anche alla luce della risposta pervenuta dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta interpretazione delle previsioni di cui al menzionato art. 51-bis.
Sul tema era già stata pubblicata una prima versione del presente documento, poi ritirata, in attesa della richiamata interpretazione resa dal Ministero.

Il documento: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1490


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