Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti ogni circostanza a lui nota relativa alla convenienza e sicurezza dell'affare
Pubblicato il 23/10/20 00:00 [Doc.8215]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia.

Il mediatore, sia quando agisce in modo autonomo (mediazione tipica), sia quando si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica), è tenuto, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., a comportarsi secondo correttezza e buona fede, riferendo alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il mediatore al risarcimento dei danni per aver omesso di riferire all'acquirente che l'immobile era privo del certificato di abitabilità.)


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