Covid-19 e concordato preventivo: non va concesso il termine per il deposito di una nuova proposta se l'emergenza epidemiologica non ha avuto alcuna incidenza sulla procedura
Pubblicato il 23/11/20 00:00 [Doc.8356]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Termine ex art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2000 - Richiesto nelle more dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Concedibilità - Esclusione

In base ad un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata ex art. 77, comma 2, Cost. dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020, l. conv. n. 40/2020, il termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non può essere concesso se, nonostante la pendenza della procedura alla data del 23 febbraio 2020 prima dell'adunanza dei creditori come letteralmente previsto, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia tuttavia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura, ma abbia comportato ex art. 83, comma 1, d.l. n. 18/2020, una mera ricalendarizzazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall., già fissata per il maturare dei suoi presupposti ben prima del verificarsi dell'emergenza.



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