L'impresa agricola può accedere alternativamente alle procedure di sovraindebitamento ed all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.
Pubblicato il 29/12/20 09:05 [Doc.8494]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del dr. Giuseppe Limitone

L'art. 7 comma 2-bis l. n. 3/2012, articolo specificamente riferito all'imprenditore agricolo, non menziona fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell'art. 7 comma 2 della medesima legge, ovverossia l'essere soggetto alle procedure concorsuali c.d. maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, la possibilità per lo stesso di accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23 co. 43 del DL 98/2011. Va dunque riconosciuta la cumulatività in capo all'imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182-bis l.fall. con quello di cui all'art. 10 l. n. 3/2012, indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l. fall.


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