Lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non comporta, di per sé, una violazione della direttiva sulla tassazione dell'energia
Pubblicato il 16/01/21 00:00 [Doc.8538]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 3/21
Lussemburgo, 14 gennaio 2021
Sentenza nella causa C-63/19 Commissione / Italia

La Commissione non ha dimostrato che l'Italia abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell'imposta versata Nel 1996 il Consiglio 1 ha autorizzato l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, una riduzione dell'aliquota di accisa sulla benzina acquistata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Italia).
Tale autorizzazione mirava a contrastare la prassi dei residenti della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia di rifornirsi di carburante a minor prezzo in uno degli Stati membri vicini, la Slovenia.
Dopo il 31 dicembre 2006, i residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare di uno sconto sul prezzo «alla pompa» dei carburanti, più recentemente grazie a una legge regionale del 2010 2. Secondo il sistema di contribuzione attuato da tale legge, i gestori delle stazioni di servizio concedono a detti residenti, in quanto consumatori finali, riduzioni sul prezzo dei carburanti. L'amministrazione regionale rimborsa, poi, ai gestori delle stazioni di servizio un importo pari alle riduzioni concesse.
La Commissione sostiene che tale normativa comporterebbe una riduzione non autorizzata, sotto forma di rimborso, delle accise applicabili alla benzina e al gasolio venduti ai residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Si tratterebbe, pertanto, di una violazione della direttiva sulla tassazione dell'energia 3 .
Tale direttiva stabilisce, in particolare per i prodotti energetici, aliquote di accisa minime che gli Stati membri devono applicare al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Le eccezioni sono possibili, ma devono essere espressamente autorizzate conformemente alla direttiva.
La Commissione ha quindi proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia.
L'Italia, sostenuta dalla Spagna, rileva che sarebbe impossibile ricondurre in modo oggettivo il contributo controverso alla componente «accisa» del prezzo dei carburanti «alla pompa» e che tale contributo si riferirebbe piuttosto alla componente «costo di produzione» di detto prezzo, in quanto sarebbe destinato a bilanciare il costo suddetto in una regione caratterizzata dalla mancanza di infrastrutture.
Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge il ricorso della Commissione.
La Corte osserva che la Commissione non contesta il fatto che il sistema di contribuzione di cui trattasi sia finanziato dal bilancio generale della regione e non, in modo diretto e specifico, dalla quota delle accise sui carburanti trasferita dall'amministrazione centrale italiana a tale bilancio.
Affinché si possa parlare di «rimborso» delle accise, è necessario che sussista un effettivo collegamento, quantomeno indiretto, tra gli importi rimborsati ai gestori delle stazioni di servizio (corrispondenti agli sconti di cui i residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia beneficiano per l'acquisto dei carburanti) e le entrate derivanti dalla riscossione delle accise. La Corte osserva che la Commissione non ha invocato né dimostrato l'esistenza di un simile collegamento.
La Corte rileva che la Commissione non ha nemmeno dimostrato che il sistema di contribuzione di cui trattasi comporti la neutralizzazione o la diminuzione delle accise sui carburanti.
La Corte ricorda che è vero che un regime di sconto preesistente, taluni elementi del quale sono simili a quelli del sistema di contribuzione di cui trattasi, era stato oggetto di una deroga autorizzata dal Consiglio. Tuttavia, ciò non esclude che il sistema di contribuzione attuale sia conforme al diritto dell'Unione pur non essendo stato oggetto di un'autorizzazione.
La Corte conclude che la Commissione non ha dimostrato che l'Italia, avendo introdotto il sistema di contribuzione di cui trattasi, abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell'imposta versata, né, di conseguenza, che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.


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