Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni
Pubblicato il 21/01/21 00:00 [Doc.8566]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020

Azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza.

In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell'amministratore - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. - ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un'azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.


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