Responsabilità della banca e onere della prova danno per interruzione operatività piattaforma virtuale di trading su criptovalute
Pubblicato il 09/02/21 10:00 [Doc.8639]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Arbitro Bancario Finanziario Milano, 4 febbraio 2021 n. 2867 - Rel. Antonio Cetra

Trading criptovalute - Interruzione operatività piattaforma virtuale - Responsabilità banca - Richiesta risarcitoria - Onere della prova

Il cliente correntista che, lamentando il ritardo con il quale la banca ha stornato un bonifico erroneamente accreditato sul proprio conto corrente dalla piattaforma virtuale ***Stamp attraverso la quale il cliente realizzava trading su criptovalute, formula una richiesta risarcitoria per perdita di chance e inadempimento contrattuale, anche per la perdita di tempo, fondata sul conseguente blocco dell'attività di trading per circa due mesi, è tenuto a fornire sia la prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta, sia quella della sussistenza di una lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, sempre che la lesione sia grave e il danno non sia futile (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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