Prima applicazione del nuovo art. 9, co.3-bis.2 l. 3/2012: l'OCC nella propria relazione deve sempre dare conto del "merito creditizio" accertato dall'ente finanziatore
Pubblicato il 12/02/21 07:35 [Doc.8651]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 21 gennaio 2021 - est. Lico

Prima applicazione del nuovo art. 9, co.3-bis.2 l. 3/2012: l'OCC nella propria relazione deve sempre dare conto del "merito creditizio" accertato dall'ente finanziatore

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Relazione dell'OCC - Requisiti - Indagine sulla verifica del "merito creditizio" del debitore al momento della concessione del credito - Elemento indefettibile della relazione - Sussistenza

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 3-bis.2, della l. 3/2012 (come modificato dal D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in l. 176/2020), la relazione dell'OCC deve contenere sempre l'indicazione relativa alla circostanza se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L'indagine in ordine alla verifica del merito creditorio al momento del finanziamento è dunque un requisito indefettibile della relazione medesima, non consentendo la norma deroghe eventualmente basate sull'apprezzamento circa le concrete conseguente (per il creditore che ha concesso il finanziamento) dell'omessa valutazione dell'OCC; la circostanza, infatti, che il finanziatore potrebbe non avere in concreto interesse a proporre il reclamo contro l'omologa dell'accordo non è dunque decisiva nel senso di escludere l'obbligo di inserire nella relazione l'indicazione richiesta dalla norma, in quanto tale possibilità non emerge dal dato positivo, che pertanto va ritenuto non derogabile ad opera della parte.


[n.d.r.]
Non constano precedenti in termini.
La decisione in rassegna merita di essere segnalata in quanto verte su fattispecie in cui, nelle more dell'entrata in vigore della miniriforma della disciplina del sovraindebitamento, la relazione favorevole redatta dall'OCC (in un caso di accordo di composizione), non conteneva alcun riferimento all'indagine circa il "merito creditizio" condotta dalla banca finanziatrice. Il giudice concedeva termine per eventuale integrazione sul punto, relazione che tuttavia non veniva emendata dall'OCC, dietro suggerimento dell'advisor del sovraindebitato, sul presupposto che la proposta risultava fondata proprio sul pre-accordo concluso dal debitore con la Banca finanziatrice, che dunque, a prescindere dall'avere o meno osservato le regole prescritte per la concessione del credito, certamente non avrebbe avuto interesse alcuno alla proposizione del reclamo.


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