Sovraindebitamento: l'efficacia dell'accordo ex art. 11 l. 3/2012 non si estende ai garanti, malgrado la diversa previsione dell'art. 79 CCII
Pubblicato il 12/02/21 07:42 [Doc.8652]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 21 gennaio 2021 - est. Lico

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Accordo di composizione ex l. 3/2012 - Previsione dell'estensione dell'efficacia ai fideiussori estranei alla procedura - Inammissibilità - Interpretazione analogica in base all'art. 79 CCII - Inammissibilità

E' inammissibile la proposta di accordo di composizione contenente una deroga alla disposizione di cui all'art. 11, comma 3 l. 3/2012, a tenore del quale "l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso", né tale norma può essere derogata in virtù di un'interpretazione "evolutiva" della disciplina attualmente vigente, che tenga conto della previsione espressa di una simile deroga da parte della disciplina dell'art. 79 comma 5 CCII di futura vigenza.

(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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