Ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite
Pubblicato il 20/02/21 01:00 [Doc.8697]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 692 del 18/01/2021

Pensione di reversibilità - Controversia tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato - Forma della decisione - Sentenza - Provvedimento assunto con decreto - Ricorso per cassazione - Deduzione di vizi motivazionali - Ammissibilità.

La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.


© Riproduzione Riservata